1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori, ovvero in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo dove la nascita è effettivamente avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e di ogni altra norma applicabile.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori o del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre